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Home Datore di Lavoro
Obblighi Datore di Lavoro PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 27 Aprile 2009 08:49

Obblighi Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:
-valutazione dei rischi
-programmazione della prevenzione
-eliminazione e/o riduzione dei rischi
-l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
-l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
-il controllo sanitario
-l'informazione e la formazione
-le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
-l'uso di segnali di avvertimento
-la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti


Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:
-che risulti da atto scritto recante data certa;
-che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
-che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
-che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria.
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al dotore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.


Obblighi Datore di Lavoro - Obblighi non delegabile (D.Lgs. 81/08, art. 17)

Non sono delegabili:
-La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
-la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.


Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
-nominare il medico competente;
-designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
-fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
-limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;
-richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
-adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
-richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
-adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
-astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
-consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
-elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
-comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
-consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);
-munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
-convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
-aggiornare le misure di prevenzione;
-comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Aprile 2009 10:38
 

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