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Fonometria e vibrazione PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 30 Aprile 2009 13:28

 

Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale

riconosciuti dalla Regione Piemonte

(art. 2, commi 6 e 7, legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Data ultimo aggiornamento: 16/02/2009

Il seguente elenco è predisposto in attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre

2000, n. 52. Esso riporta tutti i nominativi dei tecnici riconosciuti dalla Regione Piemonte alla data

dell'ultimo aggionamento, ordinati per provincia, comune, cognome

 Fonometria riconoscimento dalla

regione con D.D88 del 30/04/2004

Servizio di consulenza tecnica per la relazione sulla valutazione del rischio rumore ai sensi del d.lgs 81/08.

Possono essere interessati al servizio

  • Ditte edili

  • Aziende agricole

  • Aziende di manutenzione del verde

  • Vivai

  • Tagliaboschi

  • Lavori stradali

  • Movimentazione terra

  • Autofficine

  • Aziende che si occupano di lavorazioni metalliche

  • Falegnamerie e artigiani in genere

 

La Valutazione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche è stata introdotta dal D.Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005 che disciplina le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la  Direttiva 2002/44CE del 25 giugno 2002.

Il decreto legislativo 187/2005 stabilisce specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione del lavoratore a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV).

Entrata in vigore il 13° dicembre 2006 la nuova normativa in tema di valutazione rischio rumore. Una breve introduzione alle principali novità.

Con l’entrata in vigore, il 14 dicembre 2006, del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195, che abroga:

  • Abroga le disposizioni del capo IV del DLgs 15 agosto 1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro".

Modifica il DLgs 19/09/1994, n. 626 con l'inserimento del titolo V - bis "Protezione da agenti fisici";

Introduce per il rumore, così come già previsto per le vibrazioni, i "valori di azione" (a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti) e i "valori limite di esposizione" (che non devono mai essere superati).

Introduce nel D.Lgs. 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito (Titolo V-bis) la valutazione del rischio rumore effettuata secondo il D.Lgs. 277/91 deve essere riveduta e corretta.

Il D.Lgs. 195/2006 introduce i concetti di:

livello di azione inferiore pari a 80 dB(A);
livello di azione superiore pari a 85 dB(A);
valore limite di esposizione pari a 87 dB(A).
I livelli di azione inferiore e superiore sono i medesimi del DLgs 277/91, superati i quali devono scattare la prevenzione, la protezione e la sorveglianza sanitaria come previsto dal decreto, mentre il valore limite d’esposizione, contrariamente ai 90 dB(A) del D.Lgs. 277/91, non deve mai essere superato.
Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Se, a seguito della valutazione del rischio rumore, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure indicate al comma 1 dell'articolo 49.

Sia la valutazione dei rischi che le misurazioni devono essere effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti all'interno dell'attività produttiva.

Riguardo all’informazione e formazione dei lavoratori, il D.Lgs. 195/2006 prevede che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, come indicato dall’art. 49-nonies (natura dei rischi; misure adottate volte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore; valori limite di esposizione e valori di azione; risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore, insieme con una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito).

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria il D.Lgs. 195/2006 prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori superiori di azione. Tale sorveglianza sanitaria può essere estesa ai lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori inferiori di azione su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità

 Conforme alle richieste del DM 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” oltre alle IEC 651 Tipo 1 e IEC 804 Tipo 1 (identiche alle EN 60651 ed EN 60804 e CEI 29-10), soddisfa le richieste della Legge 26-10-1995 n. 447 Legge Quadro sull’inquinamento acustico e successivi decreti attuativi (rumore in ambienti di vita) oltre al DM 16 Marzo 1998, DM 31-10-97  “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, Decreto Legge n. 287 del 05/12/97 e DL 277 dd.15/08/91(rumore in ambienti di lavoro).  

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Giugno 2009 10:01
 

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