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Legislazione

Elettrosmog campi elettromagnetici.

 

Aspetti giuridici e tecnici e normativa di riferimento
Le disposizioni di legge vigenti in Italia in merito all'esposizione ai campi elettromagnetici dettano direttive solo per alcune tipologie di apparecchiature od impianti nell'ampia gamma di impiego delle onde elettromagnetiche (elettrodotti e sistemi per telecomunicazioni e radiotelevisivi).

I limiti massimi dell'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (100 KHz-300 GHz) per effetti acuti, erano stati inizialmente stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10 Settembre 1998.

Tale decreto limitava le emissioni degli impianti di trasmissione delle reti radio-televisive, delle comunicazioni di cellulari, delle ricetrasmissioni, degli apparati radar, di ponti radio, ecc., attribuendo alle regioni e alle province autonome la disciplina dell'installazione e della modifica degli impianti nonché l'attività di controllo e vigilanza. Per la prevenzione degli effetti a lungo termine conseguenti ad esposizioni prolungate, il decreto superava il concetto di limite, individuando misure di cautela e obiettivi di qualità, atti a minimizzare l'esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema.

Parimenti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 1992 proponeva una regolamentazione dell'esposizione della popolazione alle emissioni dovute ai tralicci ad alta tensione ed alle cabine di trasformazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz) in relazione a possibili effetti sulla salute. Con la legge quadro n° 36 del 22 Febbraio 2001 non si sono stabiliti nuovi limiti, ma si sono rimarcate le necessità di sanificazione degli elettrodotti e degli impianti di telefonia mobile e radiodiffusione, di applicazione del principio di cautela per la popolazione ed i lavoratori.

Il DLgs n.198, 4 settembre 2002, la cosiddetta Legge Gasparri, eroga disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

I limiti di esposizione attuali, per la popolazione, sono stati indicati nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003, decreto attuativo della 36/2001, che porta a 10 microT il limite per esposizioni a basse frequenze per tempi superiori a 4 ore. Invariato resta invece il limite di esposizione di 6 Volt/metro per le radiofrequenze, sempre per tempi di esposizione superiori a 4 ore.

E' stata recepita la DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, con il DLG.s 257/2007, in vigore dal 26 Gennaio 2008, che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) e che stabilisce limiti di esposizione e valori di azione per i lavoratori esposti. E’ stata inoltre emanata una ulteriore Direttiva Europea, la 2008/46/CE, che modifica la precedente DIRETTIVA 2004/40/CE rinviando la messa in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 30 Aprile 2012. Ciò a causa dell’imminente pubblicazione di nuove raccomandazioni della Comunità Europea, che potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.

 Fonte ISPESL
 

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